* Tre Statue per l’ Europa

 

Regione Provenza - Costa Azzurra

 

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Articolo 1°:

 

Tra gli aderenti ai presenti statuti è stata creata un’associazione regolata dalla legge delluglio 1901 e il decreto del 16 agosto 1901 avendo denominazione:

 

Tre   Statue per l’ Europa

 

Regione Provenza - Costa Azzurra

 

Articolo 2 : Oggetto  

                            

Quest'associazione culturale e regionale ha per oggetto di sostenere l'azione dell'associazione nazionale a vocazione europeatre statue per l'Europa„, i quali  statuti, modificati,saranno ormai depositati in prefettura a Parigi o in Regione Ile-de-France, e che ha per intenzione di fare erigere a Strasburgo, sede del Parlamento europeo, tre statue monumentali di stile figurativo destinate a celebrare il motto : “ Libertà, Uguaglianza,, Fratellanza** “contenuta nell'articolo 1o della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 : “ Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità ed in diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri con spirito di fratellanza. »

 Quest'associazione ha anche per intenzione di costituire un Comitato d'onore e di garanzia regionale con personalità derivate dagli ambienti associativi, culturali, politici, ecc. costitutivi della società nazionale e regionale.

 Quest'associazione partecipa, in modo pubblico e trasparente, alla raccolta dei fondi necessari alla costruzione delle tre statue che saranno offerte alla città di Strasburgo.

 

Articolo 3 : Indirizzo

 

La sede dell'associazione è fissata:

 

 Casa delle associazioni

. B.P. 121 ..  83957  LA GARDE  Cedex.  France ***

 

 La sede potrà essere trasferita da semplice decisione del consiglio d'amministrazione.

 

Articolo 4 :Durata

 

La durata dell'associazione è legata alla realizzazione del progetto delle tre statue.

 Prende fine il giorno della loro consegna alla città di Strasburgo.

 

Articolo 5 : Adesione

 

Per fare parte dell'associazione, occorre sottoscrivere un bollettino d'adesione ed avere quietanzato un diritto d'entrata (contributo).

 La domanda è gradita dal consiglio d'amministrazione.

 Quest'adesione apre diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione e sollecitare per il consiglio d'amministrazione nelle condizioni stabilite all'articolo 9.

 

Articolo 6 : Quota

 

Una quota annuale deve essere quietanzata annualmente dai membri. Il suo importo è stabilito dal consiglio d'amministrazione.

Si stabilisce una carta di membro che giustifica l'appartenenza all'associazione, essa è aggiornata ogni anno dall'apposizione del millesimo nella parte posteriore.

 

Articolo 7 : Radiazione

 

La qualità di membro si perde con:

  il decesso

  il mancato pagamento della quota entro un anno dopo la data d'esigibilità

  la dimissione che deve essere indirizzata al consiglio d'amministrazione.

• la radiazione pronunciata dal consiglio d'amministrazione per ragione grave, come atti o dichiarazioni pubbliche o ripetute in contraddizione con i valori di umanismo inerenti all'associazione o la chiamata in causa del progetto delle tre statue.

 

Articolo 8 : Risorse

 

L'associazione non può essere tenuta solidale dei debiti o investimenti finanziari dell'associazione nazionale « Tre statue per l'Europa ».

 L'associazione dispone dell'autonomia finanziaria. Le risorse dell'associazione comprendono:

  l'importo dei contributi

  le sovvenzioni delle Comunità territoriali

  le entrate delle manifestazioni eccezionali

  ogni risorsa autorizzata dalla legge.

 

Articolo 9 : Consiglio d’amministrazione

 

L'associazione è diretta da un consiglio d'amministrazione di cinque membri,eletti per tre anni dall'assemblea.

• Il Presidente rappresenta l’associazione in tutti gli atti della vita civile. In particolare,ha qualità per stare in giudizio in nome dell'associazione.

• Il segretario è incaricato di tutto ciò che riguarda la corrispondenza e gli archivi. Redige i processi verbali delle riunioni ed assemblee e, in generale, tutte le scritture che riguardano il funzionamento dell'associazione, ad eccezione di quelle che riguardano la contabilità.

• Il tesoriere è incaricato della contabilità dell'associazione.

Effettua qualsiasi pagamento e, sotto la sorveglianza del Presidente, riceve tutte le somme dovute all'associazione. Tiene una contabilità regolare di tutte le operazioni che effettua e rende conto all'assemblea generale annuale che approva la sua gestione.

 

Articolo 10 : Riunione del Consiglio d’amministrazione

 

Il consiglio d'amministrazione si riunisce almeno una volta al trimestre su convocazione del Presidente o ogni volta che risulta necessario.

Le decisioni sono prese alla maggioranza delle voci.

Il Presidente dispone di una voce preponderante.

Le riunioni sono oggetto di un processo verbale.

 

Articolo 11 : Rimunerazione

 

Le funzioni sono disinteressate. Le spese di funzionamento o di trasferimento sono rimborsate su presentazione delle fatture afferenti.

 

Articolo 12 : Assemblea generale ordinaria

 

L'assemblea generale comprende tutti i membri aggiornati della loro quota. Sono convocati individualmente o mediante stampa, quindici giorni almeno prima dell'inizio della sessione.

 L'ordine del giorno, annunciato per le vie di diffusione segnalate, indica i punti che saranno evocati: relazione d'attività, finanziaria, questioni diverse che permettono un dialogo tra i dirigenti ed i membri.  Le proposte d'iscrizione delle domande devono giungere prima della spedizione delle convocazioni.  L'assemblea generale si riunisce ogni anno nel corso del primo trimestre.

 L'impiego dei mandati è ammesso con riserva di limitarli a due per membro presente.

 Le decisioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti e rappresentati .

 Il quorum necessario è la metà più uno.

- Il Presidente, assistito dai membri del consiglio, presiede l'assemblea ed espone la situazione morale dell'associazione.

-Il tesoriere spiega la sua gestione e sottopone il bilancio all'approvazione dell'assemblea.

 La contabilità può essere sottoposta inizialmente ai controlli di un revisore dei conti se le somme in gioco lo giustificano.

Ogni tre anni, l'assemblea elegge i membri del consiglio d'amministrazione o completa annualmente i membri difettosi del consiglio d'amministrazione.

 Un processo verbale è stabilito dal segretario e firmato dal Presidente ed il segretario.

 

Articolo 13 : Assemblea generale straordinaria

 

L’assemblea generale straordinaria è competente per modificare gli statuti, decidere la dissoluzione.

E’ convocata dal Presidente secondo le modalità dell’articolo 12.

Si riunisce anche su richiesta della metà piu uno dei membri iscritti o su domanda del consiglio d’amministrazione. E’ convocata secondo le modalità dell’ articolo 12.

Le decisioni sono prese alla maggioranza dei 2/3 o piu.

 

Articolo 14 : Regolamento interno

 

Il consiglio d'amministrazione può decidere lo stabilimento di un regolamento interno che sarà presentato all'approvazione dell'assemblea generale.

 Si impone a tutti i membri dell'associazione.

 

Articolo 15 : Dissoluzione

 

La dissoluzione è pronunciata dall'assemblea generale straordinaria, a maggioranza del 4/5 o più, che nomina, se necessità, un liquidatore.

 Ai sensi dell'articolo 9 della legge delluglio 1901, l’attivo sarà attribuito ad un'associazione che persegue un obiettivo identico.

 

 

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*    Trois statues pour l’Europe – Région Provence Côte d’Azur.

**  « Liberté, Egalité, Fraternité »,

***  Maison des Associations B.P. 121 83130 LA GARDE CEDEX.