_________________________________________________
Tra gli aderenti ai presenti statuti è stata creata un’associazione regolata dalla legge del 1° luglio 1901 e il decreto del 16 agosto 1901 avendo denominazione:
Tre Statue per l’ Europa
Regione Provenza - Costa Azzurra
Quest'associazione culturale e regionale ha per oggetto di sostenere l'azione dell'associazione nazionale a vocazione europea “tre statue per l'Europa„, i quali statuti, modificati,saranno ormai depositati in prefettura a Parigi o in Regione Ile-de-France, e che ha per intenzione di fare erigere a Strasburgo, sede del Parlamento europeo, tre statue monumentali di stile figurativo destinate a celebrare il motto : “ Libertà, Uguaglianza,, Fratellanza** “contenuta nell'articolo 1o della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 : “ Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità ed in diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri con spirito di fratellanza. »
Quest'associazione ha anche per intenzione di costituire un Comitato d'onore e di garanzia regionale con personalità derivate dagli ambienti associativi, culturali, politici, ecc. costitutivi della società nazionale e regionale.
Quest'associazione partecipa, in modo pubblico e trasparente, alla raccolta dei fondi necessari alla costruzione delle tre statue che saranno offerte alla città di Strasburgo.
La sede dell'associazione è fissata:
Casa delle associazioni
. B.P. 121 .. 83957 LA GARDE Cedex. France ***
La sede potrà essere trasferita da semplice decisione del consiglio d'amministrazione.
La durata dell'associazione è legata alla realizzazione del progetto delle tre statue.
Prende fine il giorno della loro consegna alla città di Strasburgo.
Per fare parte dell'associazione, occorre sottoscrivere un bollettino d'adesione ed avere quietanzato un diritto d'entrata (contributo).
La domanda è gradita dal consiglio d'amministrazione.
Quest'adesione apre diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione e sollecitare per il consiglio d'amministrazione nelle condizioni stabilite all'articolo 9.
Una quota annuale deve essere quietanzata annualmente dai membri. Il suo importo è stabilito dal consiglio d'amministrazione.
Si stabilisce una carta di membro che giustifica l'appartenenza all'associazione, essa è aggiornata ogni anno dall'apposizione del millesimo nella parte posteriore.
La qualità di membro si perde con:
• il decesso
• il mancato pagamento della quota entro un anno dopo la data d'esigibilità
• la dimissione che deve essere indirizzata al consiglio d'amministrazione.
• la radiazione pronunciata dal consiglio d'amministrazione per ragione grave, come atti o dichiarazioni pubbliche o ripetute in contraddizione con i valori di umanismo inerenti all'associazione o la chiamata in causa del progetto delle tre statue.
L'associazione non può essere tenuta solidale dei debiti o investimenti finanziari dell'associazione nazionale « Tre statue per l'Europa ».
L'associazione dispone dell'autonomia finanziaria. Le risorse dell'associazione comprendono:
• l'importo dei contributi
• le sovvenzioni delle Comunità territoriali
• le entrate delle manifestazioni eccezionali
• ogni risorsa autorizzata dalla legge.
L'associazione è diretta da un consiglio d'amministrazione di cinque membri,eletti per tre anni dall'assemblea.
• Il Presidente rappresenta l’associazione in tutti
gli atti della vita civile. In particolare,ha qualità per stare
in giudizio in nome dell'associazione.
• Il segretario è incaricato di tutto ciò che riguarda la corrispondenza e gli archivi. Redige i processi verbali delle riunioni ed assemblee e, in generale, tutte le scritture che riguardano il funzionamento dell'associazione, ad eccezione di quelle che riguardano la contabilità.
• Il tesoriere è incaricato della contabilità dell'associazione.
Effettua qualsiasi pagamento e, sotto la sorveglianza del Presidente, riceve tutte le somme dovute all'associazione. Tiene una contabilità regolare di tutte le operazioni che effettua e rende conto all'assemblea generale annuale che approva la sua gestione.
Il consiglio d'amministrazione si riunisce almeno una volta al trimestre su convocazione del Presidente o ogni volta che risulta necessario.
Le decisioni sono prese alla maggioranza delle voci.
Il Presidente dispone di una voce preponderante.
Le riunioni sono oggetto di un processo verbale.
Le funzioni sono disinteressate. Le spese di funzionamento o di trasferimento sono rimborsate su presentazione delle fatture afferenti.
L'assemblea generale comprende tutti i membri aggiornati della loro quota. Sono convocati individualmente o mediante stampa, quindici giorni almeno prima dell'inizio della sessione.
L'ordine del giorno, annunciato per le vie di diffusione segnalate, indica i punti che saranno evocati: relazione d'attività, finanziaria, questioni diverse che permettono un dialogo tra i dirigenti ed i membri. Le proposte d'iscrizione delle domande devono giungere prima della spedizione delle convocazioni. L'assemblea generale si riunisce ogni anno nel corso del primo trimestre.
L'impiego dei mandati è ammesso con riserva di limitarli a due per membro presente.
Le decisioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti e rappresentati .
Il quorum necessario è la metà più uno.
- Il Presidente, assistito dai membri del consiglio, presiede l'assemblea ed espone la situazione morale dell'associazione.
-Il tesoriere spiega la sua gestione e sottopone il bilancio all'approvazione dell'assemblea.
La contabilità può essere sottoposta inizialmente ai controlli di un revisore dei conti se le somme in gioco lo giustificano.
Ogni tre anni, l'assemblea elegge i membri del consiglio d'amministrazione o completa annualmente i membri difettosi del consiglio d'amministrazione.
Un processo verbale è stabilito dal segretario e firmato dal Presidente ed il segretario.
L’assemblea generale straordinaria è competente per modificare gli statuti, decidere la dissoluzione.
E’ convocata dal Presidente secondo le modalità dell’articolo 12.
Si riunisce anche su richiesta della metà piu uno dei membri iscritti o su domanda del consiglio d’amministrazione. E’ convocata secondo le modalità dell’ articolo 12.
Le decisioni
sono prese alla maggioranza dei 2/3 o piu.
Il consiglio d'amministrazione può decidere lo stabilimento di un regolamento interno che sarà presentato all'approvazione dell'assemblea generale.
Si impone a tutti i membri dell'associazione.
La dissoluzione è pronunciata dall'assemblea generale straordinaria, a maggioranza del 4/5 o più, che nomina, se necessità, un liquidatore.
Ai sensi dell'articolo 9 della legge del 1° luglio 1901, l’attivo sarà attribuito ad un'associazione che persegue un obiettivo identico.
_________________________________________________
* Trois statues pour l’Europe – Région Provence
Côte d’Azur.
** « Liberté, Egalité, Fraternité »,
*** Maison des Associations B.P. 121 83130 LA GARDE
CEDEX.